LA SECONDA CONFERENZA DELL' AJA - sui prigionieri di guerra
LAVORI DELLA CONVENZIONE DELL' AJA - 18 OTTOBRE 1907
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra
Conclusa all’Aja il 18 ottobre 1907
… omissis
Capitolo II: Dei prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi devono essere trattati con umanità. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.
Art. 5
I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l’obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno necessitato tale misura.
Art. 6
Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra. I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di pubbliche amministrazioni o di privati, o per loro proprio conto. I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell’esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti. Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d’accordo coll’autorità militare. Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento.
Art. 7
Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d’intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l’alloggio e il vestiario, come le truppe dei Governo che li avrà catturati.
Art. 8
I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti e agli ordini in vigore nell’esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Ogni atto di insubordinazione autorizza contro essi le misure di rigore necessarie. I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver raggiunto il loro esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall’esercito che li ha catturati, sono soggetti a pene disciplinari. I prigionieri che dopo essere riusciti ad evadere sono fatti di nuovo prigionieri, non possono essere puniti per la fuga anteriore.
Art. 9
Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo vero nome e grado; nel caso ch’egli violasse tale regola, si esporrebbe a subire la restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.
Art. 10
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla loro parola, se le leggi del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, così rispetto al loro proprio Governo, come rispetto a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avessero assunti. Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non richiedere e a non accettare da essi alcun servizio contrario alla parola data.
Art. 11
Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà su parola; parimente, il Governo nemico non ha l’obbligo di consentire alla domanda di un prigioniero che chieda di essere messo in libertà su parola.
Art. 12
Ogni prigioniero di guerra liberato su parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso cui egli si era impegnato con parola d’onore, o contro i suoi alleati, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi ai tribunali.
Art. 13
Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti e i reporter dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo giudichi utile di detenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, purché siano provvisti di una legittimazione dell’autorità militare dell’esercito che accompagnavano.
Art. 14
È costituito, fin dal principio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno raccolto dei belligeranti nel loro territorio, un ufficio d’informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande che li concernono, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e alle mutazioni, alle liberazioni su parola, agli scambi, alle evasioni, all’entrata negli ospedali, alla morte, come pure tutte le notizie necessarie per stabilire e tenere in giorno una nota individuale per ciascun prigioniero di guerra. L’ufficio registrerà in tale nota il numero di matricola, il cognome e nome, l’età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la data e il luogo di cattura, dell’internamento, delle ferite e della morte, come pure tutte le osservazioni particolari. La nota individuale sarà rimessa al Governo dell’altro belligerante dopo la conclusione della pace. L’ufficio d’informazioni è parimente incaricato di raccogliere tutti gli oggetti d’uso personale, i valori, le lettere, ecc., che saranno trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri liberati su parola, scambiati, evasi o morti negli ospedali o nelle ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.
Art. 15
Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la legge del loro paese, che abbiano lo scopo di essere le intermediarie dell’opera caritatevole, riceveranno dai belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni agevolezza, nei limiti tracciati dalle necessità militari e dalle regole amministrative, per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi tanto nei depositi d’internamento, quanto nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall’autorità militare, ed obbligandosi per iscritto a sottomettersi a tutte le misure d’ordine e di polizia che la detta autorità prescrivesse.
Art. 16
Gli uffici d’informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno esenti da tutte le tasse postali, così nei paesi di origine e di destinazione come nei paesi intermedi. I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di entrata o d’altro genere, come pure delle tasse di trasporto sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.
Art. 17
Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro Governo.
Art. 18
Sarà lasciata ai prigionieri di guerra la più ampia libertà per l’esercizio della loro religione, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d’ordine e di polizia dell’autorità militare.
Art. 19
I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni che quelli dei militari dell’esercito nazionale. Si osserveranno parimente le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per l’inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro condizione.
Art. 20
Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile.
TORNA A: LA PRIGIONIA