Lorenzetto Luciano 1881 - Quintini

I R E D U C I
QUINTO DI TREVISO
QUINTO DI TREVISO - 1915 / 1918
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Lorenzetto Luciano

Nato a Quinto di Treviso il 13 dicembre 1881.
Figlio di Giuseppe e Dozzo Rosa.
Mugnaio.
Chiamato alle armi il 9 febbraio 1916
Giunto nel 248° Battaglione Milizia Territoriale il 21 febbraio 1916.


Trasferito al Deposito dell' 80° Reggimento Fanteria (Brigata Roma) il 16 settembre 1916.

Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra e messo a disposizione del Comitato Regionale per la mobilitazione industriale del Veneto il 3 marzo 1918.
Escluso definitivamente dall'assegnazione ad uso stabilimento e dall'esonero temporaneo (cfr. Art. 6 Circ. 529 della G.U. 1916) in data 17 aprile 1918.
Rientrato al Deposito del predetto Reggimento.
Inviato in licenza illimitata il 27 novembre 1918 e congedato il 15 agosto 1919.
"L'istituto delle esonerazioni temporanee"

Per l'approvvigionamento bellico era necessario anche l'apporto dell'industria privata che, per le ragioni legate al massiccio arruolamento degli operai aveva creato il problema della carenza di personale specializzato. Non fu cosa semplice gestire questa situazione infatti alcuni Organismi Militari intravedevano nella concessione di uomini per gli stabilimenti, soltanto una pericolosa sottrazione di combattenti.
Venne nominata, quindi, una Commissione per studiare il problema ed essa, tra opposizioni e difficoltà, riuscì a organizzare l'Istituto delle "esonerazioni temporanee" (R.D. 29/4/1915 n. 561) dal servizio effettivo sotto le armi, dei militari richiamati, col quale si lasciavano gli operai specializzati agli stabilimenti privati che fornivano materiali per l'Esercito. Con circolare del 2 maggio 1915, furono diramati gli ordini e i regolamenti ai Comandi di Corpo d'armata.
Con queste disposizioni si stabiliva un complesso sistema che prevedeva, per alcune categorie, la "dispensa dal richiamo alle armi", per altre "l'esonero temporaneo".
La "dispensa" era già prevista dalle leggi sul reclutamento per la marina (R.D. 16/12/1888 n. 5860) e per l'esercito (R.D. 24/12/1911 n. 1497).
Le disposizioni in proposito precisavano, allo scoppio della guerra, che la "dispensa" si applicava alle seguenti categorie:
  • membri di altri Corpi armati dello Stato;
  • addetti agli uffici e agli stabilimenti militari;
  • dipendenti delle ferrovie , delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
  • impiegati dei Ministeri, delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle Assemblee legislative e professionisti di interesse pubblico (notai, ministri del culto, etc.);
  • personale della Croce Rossa e di altri enti sanitari
  • equipaggi di navi mercantili al servizio dello Stato.
Per alcune di queste categorie di persone l'esenzione non era comunque automatica, cioè doveva essere dimostrato che la loro opera era necessaria al proseguimento del servizio.
In origine la "dispensa" poteva essere concessa anche a  personale di imprese e stabilimenti di proprietà privata che interessavano l'esercito ma con l'entrata in vigore delle disposizioni relative agli esoneri temporanei questa opzione fu soppressa. Questo perché la "dispensa" aveva caratteristica di stabilità ed offriva scarse possibilità di controllo una volta effettuata la concessione mentre l'esonero temporaneo, proprio per la sua caratteristica di provvisorietà, permetteva alle autorità militari un maggior controllo e la possibilità di effettuare i richiami una volta che fossero venute meno le ragioni che avevano giustificato l'esonero.

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